01/07/15
EFFICIENZA ENERGETICA
DAL 1° AGOSTO il nuovo attestato nazionale per gli edifici
DM Ape nazionale unico dal 1 agosto 2015
Tra le modifiche importanti spicca la data di entrata in vigore delle norme. L'adeguamento all'Ape nazionale avverrà a partire dal primo agosto. Tra le modifiche introdotte non manca un richiamo esplicito alle sanzioni a carico del progettista, in caso di inadempienza (nella precedente bozza nulla era stato indicato in materia di sanzioni). Si tratta delle sanzioni fissate dal Dlgs 192/2005 (articolo 15): si va dalla sanzione tra il 30% al 70% della parcella a carico di progettista o direttore dei lavori a una sanzione tra 5mila e 30mila euro a carico del costruttore edile che non rilascia l'attestato.
L'attestato prevede che venga indicato, con l'indice di prestazione energetica, anche l'indice di prestazione energetica medio degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di Ape. Ebbene, per quanto riguarda l'indicazione di questo dato, il nuovo testo concede 18 mesi di tempo, per dar modo all'Enea di mettere a disposizione le informazioni.
Dm sulla relazione tecnica
Il decreto definito dal governo fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2015, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Per il provvedimento è prevista un'entrata in vigore a partire dal primo agosto prossimo. Più in particolare il decreto tecnico indica ai progettisti quali dati (e come) inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnici; e come poi debbano eseguire i calcoli e le verifiche. In modo da redigere poi la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Il decreto fornisce pertanto tre schemi di relazione tecnica, a seconda che il progetto riguardi nuove costruzioni, "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.